1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con e senza sidecar;
b) le motocarrozzette;
c) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».