Art. 16.
(Ampliamento delle categorie di veicoli che possono essere adibiti al servizio di noleggio con conducente).

      1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Possono essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

              a) i motocicli con e senza sidecar;

              b) le motocarrozzette;

              c) i tricicli;

              d) i quadricicli;

              e) le autovetture;

              f) gli autobus;

 

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              g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

              h) i veicoli a trazione animale»;

          b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».